Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
Della deliberazione del concordato preventivo.
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(Concordato preventivo).
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Del concordato preventivo
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Dell'omologazione del concordato preventivo.
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Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo.
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(Concordato preventivo e amministrazione controllata).
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Dell'amministrazione alla procedura di concordato preventivo.
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Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del concordato preventivo.
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(Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata).
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(Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e all'amministrazione controllata).
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La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4
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Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.
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Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
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Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa.
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Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata, si applicano: 1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori
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Si applicano al concordato preventivo le disposizioni degli articoli 137 e 138, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.
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, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge
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La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui
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Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano una
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corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.
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E' approvato il testo delle disposizioni sulla « Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
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dichiarazione di fallimento salva la facoltà dell'imprenditore di proporre il concordato preventivo secondo le disposizioni del titolo precedente.
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preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195.
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L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo
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E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di
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Il tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo
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assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.
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Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. Con lo